Art. 966 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Danni da urto

Articolo 966 - codice della navigazione

(1)In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.
L’aeromobile si considera in volo dall’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di approdo.

Articolo 966 - Codice della navigazione

(1)In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.
L’aeromobile si considera in volo dall’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di approdo.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 15 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151

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