Art. 964 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Legittimazione del possessore della lettera di trasporto

Articolo 964 - codice della navigazione

[Il possessore dell’originale trasferibile della lettera di trasporto è legittimato all’esercizio del diritto menzionato nel titolo in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell’intestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore, all’ordine o nominativo.] (1)

Articolo 964 - Codice della navigazione

[Il possessore dell’originale trasferibile della lettera di trasporto è legittimato all’esercizio del diritto menzionato nel titolo in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell’intestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore, all’ordine o nominativo.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 14 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

Istituti giuridici

Novità giuridiche