Art. 960 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Efficacia probatoria della lettera di trasporto

Articolo 960 - codice della navigazione

[Le indicazioni della lettera di trasporto relative al numero, al peso e alle dimensioni dei colli, nonché allo stato di imballaggi, fanno fede fino a prova contraria; quelle relative alla natura, alla qualità e alla quantità nonché allo stato delle cose non fanno prova contro il vettore a meno che siano state verificate da lui alla presenza del mittente e la verifica consti dalla lettera di trasporto, ovvero si tratti di indicazioni relative allo stato apparente delle cose.] (1)

Articolo 960 - Codice della navigazione

[Le indicazioni della lettera di trasporto relative al numero, al peso e alle dimensioni dei colli, nonché allo stato di imballaggi, fanno fede fino a prova contraria; quelle relative alla natura, alla qualità e alla quantità nonché allo stato delle cose non fanno prova contro il vettore a meno che siano state verificate da lui alla presenza del mittente e la verifica consti dalla lettera di trasporto, ovvero si tratti di indicazioni relative allo stato apparente delle cose.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 14 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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