Art. 956 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Documento del trasporto

Articolo 956 - codice della navigazione

[Nel trasporto di cose il mittente può chiedere al vettore che siano emesse una lettera di trasporto aereo o tante lettere quanti sono i colli da trasportare.] (1)

Articolo 956 - Codice della navigazione

[Nel trasporto di cose il mittente può chiedere al vettore che siano emesse una lettera di trasporto aereo o tante lettere quanti sono i colli da trasportare.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 14 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

Istituti giuridici

Novità giuridiche