Art. 953 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Riconsegna delle cose

Articolo 953 - codice della navigazione

(1)Il vettore é responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.

Articolo 953 - Codice della navigazione

(1)Il vettore é responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 14 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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