Art. 952 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto

Articolo 952 - codice della navigazione

(1)Il vettore é responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo.

Articolo 952 - Codice della navigazione

(1)Il vettore é responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo.

Note

(1) Il presente articolo prima sostituito dall’art. 6, L. 16.04.1954, n. 202, è stato, poi così sostituito dall’art. 14 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

Istituti giuridici

Novità giuridiche