Art. 95 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Regolamenti di pilotaggio

Articolo 95 - codice della navigazione

La disciplina del servizio di pilotaggio, l’ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonché il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.
Le norme per l’esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate dai regolamenti locali, approvati dal Ministro per le comunicazioni. (1) (2)

Articolo 95 - Codice della navigazione

La disciplina del servizio di pilotaggio, l’ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonché il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.
Le norme per l’esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate dai regolamenti locali, approvati dal Ministro per le comunicazioni. (1) (2)

Note

(1) Le associazioni sindacali fasciste , citate nel presente comma, sono state soppresse con D.Lgs.Lgt. 23.11.1944, n. 369.
(2) Il Ministro per le comunicazioni, citato nel presente comma, è attualmente il Ministro dei trasporti e della navigazione.

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