Art. 943 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Obblighi d'informazione

Articolo 943 - codice della navigazione

(1) Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell’emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l’informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.
Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l’atterraggio e il decollo nel territorio nazionale. (2)

Articolo 943 - Codice della navigazione

(1) Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell’emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l’informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.
Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l’atterraggio e il decollo nel territorio nazionale. (2)

Note

(1) Il presente articolo prima sostituito dall’art. 4, L. 16.04.1954, n. 202, è stato, poi, così sostituito dall’art. 17, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 14 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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