Art. 942 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Obbligo di assicurazione

Articolo 942 - codice della navigazione

(1) Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.
Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subito.
L’assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.(2)

Articolo 942 - Codice della navigazione

(1) Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.
Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subito.
L’assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.(2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 17, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 14 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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