Art. 940 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Norme applicabili

Articolo 940 - codice della navigazione

(1)Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacità dell’aeromobile.

Articolo 940 - Codice della navigazione

(1)Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacità dell’aeromobile.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 17, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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