Art. 940 ter – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Sostituibilità dell'aeromobile

Articolo 940 ter - codice della navigazione

(1)Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l’aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.

Articolo 940 ter - Codice della navigazione

(1)Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l’aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.

Note

(1) Il presente articolo prima inserito dall’art. 17, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, è stato, poi, così sostituito dall’art. 14 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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