Art. 939 ter – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Utilizzazione occasionale dell'aeromobile

Articolo 939 ter - codice della navigazione

(1) In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l’aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell’aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.
In caso di danni a terzi derivanti dall’utilizzazione dell’aeromobile ai sensi del primo comma, l’utilizzatore [privato] risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.(2)

Articolo 939 ter - Codice della navigazione

(1) In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l’aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell’aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.
In caso di danni a terzi derivanti dall’utilizzazione dell’aeromobile ai sensi del primo comma, l’utilizzatore [privato] risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.(2)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 17, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96
(2) La parola tra parentesi quadre contenuta nel presente comma è stata soppressa dall’art. 14 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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