Art. 936 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Diritti del beneficiario

Articolo 936 - codice della navigazione

Il coniuge e i figli dell’assicurato sono beneficiari di diritto dell’assicurazione, di cui all’articolo precedente, nel caso di morte dell’assicurato.
Tuttavia, all’atto della stipulazione della polizza o successivamente, l’assicurato può designare un beneficiario per 1/3 della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per una metà, se ha soltanto il coniuge.
In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli, i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle quote indicate nel precedente comma.
La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennità di assicurazione loro riservata, è fatta in parti uguali.

Articolo 936 - Codice della navigazione

Il coniuge e i figli dell’assicurato sono beneficiari di diritto dell’assicurazione, di cui all’articolo precedente, nel caso di morte dell’assicurato.
Tuttavia, all’atto della stipulazione della polizza o successivamente, l’assicurato può designare un beneficiario per 1/3 della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per una metà, se ha soltanto il coniuge.
In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli, i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle quote indicate nel precedente comma.
La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennità di assicurazione loro riservata, è fatta in parti uguali.

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