Art. 935 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Obbligo dell'assicurazione

Articolo 935 - codice della navigazione

L’esercente ha l’obbligo di assicurare contro i rischi di volo secondo le modalità e nei limiti stabiliti [dalle norme corporative], il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo.
L’assicurazione esonera l’esercente dalla responsabilità per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
Per i rischi diversi da quelli di volo s’applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Articolo 935 - Codice della navigazione

L’esercente ha l’obbligo di assicurare contro i rischi di volo secondo le modalità e nei limiti stabiliti [dalle norme corporative], il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo.
L’assicurazione esonera l’esercente dalla responsabilità per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
Per i rischi diversi da quelli di volo s’applicano le disposizioni delle leggi speciali.

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