Art. 929 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani

Articolo 929 - codice della navigazione

Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri assunti su aeromobili nazionali, purché gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani.

Articolo 929 - Codice della navigazione

Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri assunti su aeromobili nazionali, purché gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani.

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