Art. 925 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Contenuto dell'obbligo di rimpatrio

Articolo 925 - codice della navigazione

L’obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende le spese necessarie per il viaggio, l’alloggio e il mantenimento, fino all’arrivo a destinazione, nonché durante l’eventuale ricovero per sorveglianza sanitaria.
Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell’articolo precedente l’esercente è tenuto a corrispondere al lavoratore, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell’art. 923.
In caso di perdita dell’aeromobile, l’esercente è altresì tenuto a fornire ai componenti dell’equipaggio gli indumenti necessari.

Articolo 925 - Codice della navigazione

L’obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende le spese necessarie per il viaggio, l’alloggio e il mantenimento, fino all’arrivo a destinazione, nonché durante l’eventuale ricovero per sorveglianza sanitaria.
Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell’articolo precedente l’esercente è tenuto a corrispondere al lavoratore, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell’art. 923.
In caso di perdita dell’aeromobile, l’esercente è altresì tenuto a fornire ai componenti dell’equipaggio gli indumenti necessari.

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