L’obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende le spese necessarie per il viaggio, l’alloggio e il mantenimento, fino all’arrivo a destinazione, nonché durante l’eventuale ricovero per sorveglianza sanitaria.
Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell’articolo precedente l’esercente è tenuto a corrispondere al lavoratore, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell’art. 923.
In caso di perdita dell’aeromobile, l’esercente è altresì tenuto a fornire ai componenti dell’equipaggio gli indumenti necessari.