Art. 92 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Attribuzioni e obblighi del pilota

Articolo 92 - codice della navigazione

Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all’articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.

Articolo 92 - Codice della navigazione

Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all’articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.

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