Art. 912 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Proroga del contratto

Articolo 912 - codice della navigazione

Il contratto di lavoro a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito; ma se il termine scade in corso di viaggio, il contratto s’intende prorogato fino a quando l’aeromobile non sia ritornato nel luogo di partenza.
L’esercente tuttavia può sbarcare il personale in un approdo intermedio, assumendosi le spese del rimpatrio. Anche in tal caso il contratto s’intende prorogato fino al giorno d’arrivo al luogo di partenza.

Articolo 912 - Codice della navigazione

Il contratto di lavoro a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito; ma se il termine scade in corso di viaggio, il contratto s’intende prorogato fino a quando l’aeromobile non sia ritornato nel luogo di partenza.
L’esercente tuttavia può sbarcare il personale in un approdo intermedio, assumendosi le spese del rimpatrio. Anche in tal caso il contratto s’intende prorogato fino al giorno d’arrivo al luogo di partenza.

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