Art. 91 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Tariffe di pilotaggio

Articolo 91 - codice della navigazione

Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal Ministro per le comunicazioni, sentite le associazioni sindacali interessate. (1) (2)

Articolo 91 - Codice della navigazione

Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal Ministro per le comunicazioni, sentite le associazioni sindacali interessate. (1) (2)

Note

(1) Il Ministro per le comunicazioni, citato nel presente articolo, è attualmente il Ministro dei trasporti e della navigazione.
(2) Le associazioni sindacali fasciste , citate nel presente articolo, sono state soppresse in virtù D.Lgs.Lgt. 23.11.1944, n. 369.

Istituti giuridici

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