Art. 908 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Cattura del lavoratore

Articolo 908 - codice della navigazione

In caso di cattura avvenuta durante il servizio, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita [dalle norme corporative], e in mancanza, quando la cattura sia avvenuta senza sua colpa, per la durata di 1 anno.

Articolo 908 - Codice della navigazione

In caso di cattura avvenuta durante il servizio, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita [dalle norme corporative], e in mancanza, quando la cattura sia avvenuta senza sua colpa, per la durata di 1 anno.

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