Art. 898 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Assunzione all'estero di non iscritti o di stranieri

Articolo 898 - codice della navigazione

All’estero, in caso di necessità, l’autorità consolare può autorizzare che dell’equipaggio facciano parte, purché in possesso del prescritto titolo professionale o di altro a questo corrispondente, persone non iscritte negli albi o nel registro anche se cittadini stranieri, fino al ritorno dell’aeromobile nel primo aeroporto nazionale.

Articolo 898 - Codice della navigazione

All’estero, in caso di necessità, l’autorità consolare può autorizzare che dell’equipaggio facciano parte, purché in possesso del prescritto titolo professionale o di altro a questo corrispondente, persone non iscritte negli albi o nel registro anche se cittadini stranieri, fino al ritorno dell’aeromobile nel primo aeroporto nazionale.

Istituti giuridici

Novità giuridiche