Art. 897 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Assunzione dei componenti dell'equipaggio

Articolo 897 - codice della navigazione

L’equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.

Articolo 897 - Codice della navigazione

L’equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.

Note

(1) Il ministro per l’aeronautica, citato nel presente comma, è attualmente il Ministro dei trasporti e della navigazione

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