Art. 89 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Cauzione della corporazione dei piloti

Articolo 89 - codice della navigazione

(1) [La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali.]

Articolo 89 - Codice della navigazione

(1) [La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 1, L. 01.12.2016, n. 230 con decorrenza dal 03.01.2017.

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