Art. 885 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Morte o impedimento del comandante

Articolo 885 - codice della navigazione

In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando dell’aeromobile spetta di diritto all’altro componente dell’equipaggio, secondo l’ordine gerarchico di bordo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell’esercente o, in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove il direttore di aeroporto o l’autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.

Articolo 885 - Codice della navigazione

In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando dell’aeromobile spetta di diritto all’altro componente dell’equipaggio, secondo l’ordine gerarchico di bordo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell’esercente o, in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove il direttore di aeroporto o l’autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.

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