L’esercente è responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l’aeromobile e la spedizione.
Tuttavia l’esercente non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti negli articoli 981, 982, nonché degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.