Art. 86 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Istituzione del servizio di pilotaggio

Articolo 86 - codice della navigazione

Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.
La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.

Articolo 86 - Codice della navigazione

Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.
La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.

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