Art. 85 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Attività amministrativa nei porti interni

Articolo 85 - codice della navigazione

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all’attività amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell’ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna.
Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell’articolo 68, coloro i quali esercitano un’attività nell’ambito delle zone portuali della navigazione interna.
Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di navi o materiali in località dei laghi, dei fiumi e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell’autorità preposta all’esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione.
La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo è fatta dal comandante del porto, a norma dell’articolo 74, quando occorra per esigenze di sicurezza.
L’autorità di pubblica sicurezza informa quella preposta all’esercizio della navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possono turbare l’ordine pubblico nei porti o nell’ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne.
Il divieto di transito o di sosta può essere stabilito dal Ministro per le comunicazioni anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico. (1)

Articolo 85 - Codice della navigazione

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all’attività amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell’ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna.
Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell’articolo 68, coloro i quali esercitano un’attività nell’ambito delle zone portuali della navigazione interna.
Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di navi o materiali in località dei laghi, dei fiumi e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell’autorità preposta all’esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione.
La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo è fatta dal comandante del porto, a norma dell’articolo 74, quando occorra per esigenze di sicurezza.
L’autorità di pubblica sicurezza informa quella preposta all’esercizio della navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possono turbare l’ordine pubblico nei porti o nell’ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne.
Il divieto di transito o di sosta può essere stabilito dal Ministro per le comunicazioni anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico. (1)

Note

(1) Il Ministro per le comunicazioni, citato nel presente comma , è attualmente il Ministro dei trasporti e della navigazione.

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