Art. 845 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Esenzioni dai libri

Articolo 845 - codice della navigazione

[Fermo per gli altri documenti il disposto dell’articolo 771, gli alianti non sono tenuti ad avere né il giornale di rotta, né gli altri libri indicati nell’articolo 773.] (1)

Articolo 845 - Codice della navigazione

[Fermo per gli altri documenti il disposto dell’articolo 771, gli alianti non sono tenuti ad avere né il giornale di rotta, né gli altri libri indicati nell’articolo 773.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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