Art. 844 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Involo e atterramento

Articolo 844 - codice della navigazione

[L’involo e l’atterramento degli alianti possono effettuarsi soltanto su campi di volo]. (1)

Articolo 844 - Codice della navigazione

[L’involo e l’atterramento degli alianti possono effettuarsi soltanto su campi di volo]. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 17, L. 13.05.1983, n. 213.

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