Art. 840 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Esenzione dal giornale di rotta

Articolo 840 - codice della navigazione

[Gli aeromobili da turismo, destinati ad effettuare voli di breve durata senza scalo, con ritorno all’aeroporto di partenza, sono esenti dall’obbligo di tenere il giornale di rotta]. (1)

Articolo 840 - Codice della navigazione

[Gli aeromobili da turismo, destinati ad effettuare voli di breve durata senza scalo, con ritorno all’aeroporto di partenza, sono esenti dall’obbligo di tenere il giornale di rotta]. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 10, L. 13.05.1983, n. 213.

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