Art. 838 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Conseguenze della scomparizione

Articolo 838 - codice della navigazione

(1)Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell’aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell’autorità marittima sono attribuite all’autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 838 - Codice della navigazione

(1)Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell’aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell’autorità marittima sono attribuite all’autorità di pubblica sicurezza.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 14, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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