(1)L’autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio, degli atti di costituzione dell’unione civile e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull’ordinamento dello stato civile; al procuratore del regno, trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.