Art. 836 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Trasmissione degli atti alle autorità competenti

Articolo 836 - codice della navigazione

(1)L’autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio, degli atti di costituzione dell’unione civile e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull’ordinamento dello stato civile; al procuratore del regno, trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.

Articolo 836 - Codice della navigazione

(1)L’autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio, degli atti di costituzione dell’unione civile e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull’ordinamento dello stato civile; al procuratore del regno, trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 14, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, poi dall’art. 13 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006, e da ultimo dall’art. 5, D.Lgs. 19.01.2017, n. 5 con decorrenza dal 11.02.2017.

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