Art. 83 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Divieto di transito e di sosta

Articolo 83 - codice della navigazione

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell’ambiente, per motivi di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende. (1)

Articolo 83 - Codice della navigazione

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell’ambiente, per motivi di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 5, L. 07.03.2001, n. 51, con decorrenza dal 29.03.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
“Il ministro per le comunicazioni può limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, determinando le zone alle quali il divieto si estende. “

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