Art. 827 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Norme di riferimento

Articolo 827 - codice della navigazione

Nell’espletamento dell’inchiesta tecnica di cui all’articolo 826, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformità con quanto previsto dall’allegato 13 alla convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561. (1)

Articolo 827 - Codice della navigazione

Nell’espletamento dell’inchiesta tecnica di cui all’articolo 826, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformità con quanto previsto dall’allegato 13 alla convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 17, D.Lgs. 25.02.1999, n. 66.

Istituti giuridici

Novità giuridiche