Nell’espletamento dell’inchiesta tecnica di cui all’articolo 826, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformità con quanto previsto dall’allegato 13 alla convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561. (1)