Art. 821 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Passaggio del confine

Articolo 821 - codice della navigazione

(1)[Ogni aeromobile, proveniente dall’estero o diretto all’estero, deve attraversare il confine terrestre fra i punti e secondo le rotte prestabilite dal ministro per l’aeronautica.]

Articolo 821 - Codice della navigazione

(1)[Ogni aeromobile, proveniente dall’estero o diretto all’estero, deve attraversare il confine terrestre fra i punti e secondo le rotte prestabilite dal ministro per l’aeronautica.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 12, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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