Art. 818 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

Articolo 818 - codice della navigazione

Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell’aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all’autorità competente, dandone comunque segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza. (1)

Articolo 818 - Codice della navigazione

Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell’aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all’autorità competente, dandone comunque segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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