Art. 81 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Altre attribuzioni di polizia

Articolo 81 - codice della navigazione

Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze.

Articolo 81 - Codice della navigazione

Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze.

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