Art. 798 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Obbligo di assicurazione

Articolo 798 - codice della navigazione

(1)L’aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.

Articolo 798 - Codice della navigazione

(1)L’aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.

Note

(1) Il presente articolo prima modificato dall’art. 22, L. 24.04.1998, n. 128, è stato, poi, così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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