Art. 797 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Obbligo di portare a bordo licenze o attestati

Articolo 797 - codice della navigazione

(1)L’aeromobile nazionale o straniero non può circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo.

Articolo 797 - Codice della navigazione

(1)L’aeromobile nazionale o straniero non può circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 18, L. 13.12.1983, n. 213.

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