Art. 795 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Aeromobili militari stranieri

Articolo 795 - codice della navigazione

Gli aeromobili militari di uno Stato straniero godono del trattamento stabilito dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali, quando hanno ottenuta l’autorizzazione prescritta dall’articolo precedente.
In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari stranieri non godono del trattamento predetto, nemmeno quando sono costretti ad atterrare per causa di forza maggiore o per ordine dell’autorità.

Articolo 795 - Codice della navigazione

Gli aeromobili militari di uno Stato straniero godono del trattamento stabilito dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali, quando hanno ottenuta l’autorizzazione prescritta dall’articolo precedente.
In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari stranieri non godono del trattamento predetto, nemmeno quando sono costretti ad atterrare per causa di forza maggiore o per ordine dell’autorità.

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