Art. 783 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Tutela del consumatore

Articolo 783 - codice della navigazione

(1)Fatte salve le prescrizioni del codice del consumo, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 nonché le altre della normativa di settore, la qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, é indicata nella carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere annualmente sulla base di un modello predisposto dall’ENAC.
L’ENAC verifica il rispetto della qualità promessa e, in caso di inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza, indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991.

Articolo 783 - Codice della navigazione

(1)Fatte salve le prescrizioni del codice del consumo, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 nonché le altre della normativa di settore, la qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, é indicata nella carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere annualmente sulla base di un modello predisposto dall’ENAC.
L’ENAC verifica il rispetto della qualità promessa e, in caso di inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza, indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991.

Note

(1) Il presente articolo prima sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, è stato, poi, così sostituito dall’art. 11 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
“La qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è stabilita dall’ENAC. “.

Istituti giuridici

Novità giuridiche