Art. 779 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Mantenimento della licenza di esercizio

Articolo 779 - codice della navigazione

(1)La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 778, alla legge, ai regolamenti.
La vigilanza sull’attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all’ENAC.
L’ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni due anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza. (2)
La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall’ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.
Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall’ENAC.
Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell’ENAC.

Articolo 779 - Codice della navigazione

(1)La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 778, alla legge, ai regolamenti.
La vigilanza sull’attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all’ENAC.
L’ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni due anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza. (2)
La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall’ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.
Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall’ENAC.
Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell’ENAC.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 11 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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