Art. 777 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Certificato di operatore aereo

Articolo 777 - codice della navigazione

(1)Il certificato di operatore aereo è rilasciato dall’ENAC e attesta che l’operatore possiede la capacità professionale e l’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le attività aeronautiche in esso specificate.
Il contenuto, le limitazioni, le modalità per il rilascio, il rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall’ENAC sulla base dei propri regolamenti.
Il certificato di operatore aereo non è cedibile.

Articolo 777 - Codice della navigazione

(1)Il certificato di operatore aereo è rilasciato dall’ENAC e attesta che l’operatore possiede la capacità professionale e l’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le attività aeronautiche in esso specificate.
Il contenuto, le limitazioni, le modalità per il rilascio, il rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall’ENAC sulla base dei propri regolamenti.
Il certificato di operatore aereo non è cedibile.

Note

(1) Il presente articolo prima modificato dall’art. 22, L. 24.04.1998, n. 128, è stato, poi, così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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