Art. 769 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Visite ed ispezioni all'estero

Articolo 769 - codice della navigazione

(1)All’estero, le visite e le ispezioni di cui all’articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall’ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.

Articolo 769 - Codice della navigazione

(1)All’estero, le visite e le ispezioni di cui all’articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall’ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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