Art. 763 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Condizioni di navigabilità

Articolo 763 - codice della navigazione

L’aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente attrezzato e atto all’impiego al quale è destinato.

Articolo 763 - Codice della navigazione

L’aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente attrezzato e atto all’impiego al quale è destinato.

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