Art. 758 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione

Articolo 758 - codice della navigazione

(1)Quando l’aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all’articolo 756 a causa di morte, l’erede o il legatario, entro otto giorni dall’accettazione dell’eredità o dall’acquisto del legato, deve farne denuncia all’ENAC, il quale procede a norma dell’articolo 760, commi dal terzo al settimo.
Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell’aeromobile ad un soggetto privo dei requisiti di cui all’articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell’aggiudicazione.

Articolo 758 - Codice della navigazione

(1)Quando l’aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all’articolo 756 a causa di morte, l’erede o il legatario, entro otto giorni dall’accettazione dell’eredità o dall’acquisto del legato, deve farne denuncia all’ENAC, il quale procede a norma dell’articolo 760, commi dal terzo al settimo.
Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell’aeromobile ad un soggetto privo dei requisiti di cui all’articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell’aggiudicazione.

Note

(1) Il presente articolo prima modificato dall’art. 3, L. 27.04.1981, n. 165, poi modificato dall’art. 22, L. 24.04.1998, n. 128, è stato, poi, così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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