Art. 757 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Perdita dei requisiti di nazionalità

Articolo 757 - codice della navigazione

(1)La perdita dei requisiti di nazionalità, ove non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 756, secondo comma, comporta la cancellazione dell’aeromobile dal registro aeronautico nazionale.
L’ENAC esegue la cancellazione dell’aeromobile dal registro di iscrizione ai sensi dell’articolo 760.

Articolo 757 - Codice della navigazione

(1)La perdita dei requisiti di nazionalità, ove non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 756, secondo comma, comporta la cancellazione dell’aeromobile dal registro aeronautico nazionale.
L’ENAC esegue la cancellazione dell’aeromobile dal registro di iscrizione ai sensi dell’articolo 760.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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