Art. 750 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Iscrizione ed identificazione degli aeromobili

Articolo 750 - codice della navigazione

(1)Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all’articolo 756.
L’iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall’articolo 756.
L’aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione.

Articolo 750 - Codice della navigazione

(1)Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all’articolo 756.
L’iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall’articolo 756.
L’aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Istituti giuridici

Novità giuridiche