Art. 742 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Assunzione all'estero

Articolo 742 - codice della navigazione

[All’assunzione all’estero di personale di volo, destinato a far parte di equipaggi di aeromobili nazionali, sovraintende l’autorità consolare.] (1)

Articolo 742 - Codice della navigazione

[All’assunzione all’estero di personale di volo, destinato a far parte di equipaggi di aeromobili nazionali, sovraintende l’autorità consolare.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 4, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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