Art. 741 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Divieto di mediazione

Articolo 741 - codice della navigazione

[La mediazione anche gratuita per il collocamento degli iscritti negli albi e nel registro è vietata.
Qualsiasi compenso corrisposto per un’attività svolta in contrasto con tale disposizione può essere ripetuto.] (1)

Articolo 741 - Codice della navigazione

[La mediazione anche gratuita per il collocamento degli iscritti negli albi e nel registro è vietata.
Qualsiasi compenso corrisposto per un’attività svolta in contrasto con tale disposizione può essere ripetuto.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 4, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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